Il Regolamento “De Minimis”: di cosa si tratta?
Il “De Minimis” è un regolamento definito dall’Unione Europea, secondo cui vengono stabiliti dei limiti massimi agli aiuti concessi alla medesima impresa, nell’arco di tre anni. Secondo tali criteri, il sostegno economico che uno Stato membro conferisce ad un’impresa può considerarsi escluso dalle regole stabilite dai trattati europei in merito agli aiuti di Stato, in quanto interventi di modesta entità non ledono la libera concorrenza del mercato unico.
I trattati europei sanciscono che gli Stati membri sono tenuti a notificare tutti gli aiuti di Stato alla Commissione europea, che potranno avere attuazione solo dopo l’approvazione della Commissione.
Lo scopo del regolamento “De Minimis” è proprio quello di permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, concedendo aiuti di modesta entità senza dover attendere l’autorizzazione da parte della Commissione: una modalità rapida e semplice di accedere a contributi ed agevolazioni.
Un numero significativo di bandi di Finanza Agevolata nazionali, regionali e locali, oltre alle misure previste dal PNRR, prevedono l’applicazione del regolamento “De Minimis”, proprio per facilitare l’accesso agli aiuti da parte delle imprese.
A chi si rivolge il Regolamento “De Minimis”?
I limiti per gli aiuti di Stato all’interno del regime “De Minimis” si applicano alla cosiddetta “impresa unica“, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, in cui intercorre una relazione di controllo.
Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.
Regolamento “De Minimis”: le novità 2024
la Commissione europea ha adottato due nuovi regolamenti che modificano gli aiuti di Stato di importo limitato (regolamento “De Minimis” generale 1407/2013) e agli aiuti di Stato di importo limitato per i servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria (regolamento “De Minimis” SIEG 360/2012).
Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e saranno in vigore fino al 31 dicembre 2030.
Le modifiche al regolamento “De Minimis” generale prevedono:
- aumento del tetto per impresa da € 200.000 a € 300.000 su tre anni;
- l’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti “De Minimis” in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di notifica per le imprese.
Il regolamento “De Minimis” SIEG stabilisce un importo minimo di compensazione per i prestatori di Servizi d’Interesse Economico Generale al di sotto del quale la compensazione è considerata esente da aiuti e non soggetta all’applicazione delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Le modifiche includono:
- aumento del tetto per impresa da € 500.000 euro a € 750.000 su tre anni;
- l’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti “De Minimis” in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell’UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di notifica per le imprese.
Segnaliamo infine che la Commissione europea ha adottato in data 04/10/2023 una modifica del regolamento “De Minimis” pesca e acquacoltura (717/2014) apportando le seguenti modifiche:
- l’aumento del massimale degli aiuti ” De Minimis” per impresa nell’arco di tre anni, che passa da € 30.000 a € 40.000, a condizione che venga istituito un registro nazionale centrale;
- solo la produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura rimarrà nell’ambito di applicazione del regolamento ” De Minimis” sulla pesca, mentre la trasformazione e la commercializzazione di tali prodotti rientreranno nell’ambito di applicazione del regolamento ” De Minimis” generale;
- la proroga fino al 31 dicembre 2029 della validità del regolamento “De Minimis” sulla pesca rivisto, nella versione consolidata, in vigore dal 1° luglio 2014.
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