Finanza agevolata
Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative
Pianifica il tuo risparmio
Incentivo fiscale per supportare la competitività delle imprese
FINALITA'
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, e fino a quello in corso al 31/12/2025 per gli investimenti in innovazione tecnologica (anche con finalità 4.0 e green), in design e ideazione estetica, è riconosciuto un credito d’imposta di entità differenziata in base alle tipologie di attività ammissibili.
BENEFICIARI
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Come si svolge il servizio
ATTIVITA' AMMISSIBILI
- RICERCA E SVILUPPO: attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA: attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
- DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA: attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori del c.d. Made in Italy (tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica), per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari e le attività di design e ideazione estetica svolte da imprese operanti in settori diversi dai settori tipici del c.d. Made in Italy limitatamente ai soli prodotti industriali o artigianali.
AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta, calcolato sull’ammontare delle spese ammissibili, con aliquote e massimali di beneficio distinti in relazione alle diverse tipologie di attività agevolabili, come di seguito rappresentato:

MODALITA' DI UTILIZZO
- nessuna istanza preventiva (incentivo automatico);
- è una misura di carattere generale (non è aiuto di stato);
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile;
- non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale;
- può essere cumulato con altri incentivi che ne prevedono il cumulo fino alla copertura totale dei costi (100% spesa), facendo attenzione che la base di calcolo è assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili.